RASFERIMENTO TEMPORANEO AI SENSI DELL’ART. 42-bis  D.lgs. 151/2001

E’ SEMPRE LEGITTIMO IL DINIEGO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA CHE LIMITA L’ EVENTUALE DINIEGO DELL’AMMINISTRAZIONE ALLA RICORRENZA DI MOTIVATE ESIGENZE ORGANICHE O DI SERVIZIO SUPERANDO LA PRECEDENTE PREVISIONE CHE FACEVA RIFERIMENTO A “CASI O ESIGENZE ECCEZIONALI”?

Alla luce della nuova normativa in materia lo STUDIO LEGALE MARRO  consegue un’ importante vittoria  in tema di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001.   

L’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. n. 151/2001 – quale novellato dall’art. 40, d.lgs. n. 172/2019 – ha, infatti, limitato l’eventuale diniego dell’amministrazione alla ricorrenza di motivate esigenze organiche o di servizio, superando la precedente previsione che faceva riferimento a “casi o esigenze eccezionali” , ciò implicando un potere valutativo discrezionale della p.a. non più ancorato all’eccezionalità delle situazioni e delle esigenze di funzionalità dell’Istituzione di appartenenza, ma supportato da comprovate ragioni di servizio e di organico.

L’Avv.ssa Marro e l’Avv.ssa Cristaudo nell’esaminare la normativa attualmente vigente e conseguentemente nel redigere i  ricorsi  al TAR avverso  i dinieghi ricevuti dai militari alle relative istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42- bis d.lgs. 151/2001, hanno rilevato ed evidenziato come  tali modifiche legislative hanno indotto l’Amministrazione militare a negare il beneficio limitandosi, nella gran parte dei casi, a sostenere la sussistenza delle esigenze organiche e di servizio senza tuttavia  un adeguato apparato motivazionale comprovante le  dette effettive esigenze e soprattutto senza operare alcun bilanciamento con le esigenze del fanciullo a godere nei primi anni della sua vita della compresenza di entrambe i genitori. Eccependo come, quindi, una siffatta interpretazione conduce ad una sostanziale disapplicazione del beneficio in esame, previsto proprio a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità.

Il TAR Milano, con ordinanza n. 680/2022 del 15.06.2022, ha ritenute fondate le argomentazioni della difesa ritenendo di accogliere l’istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso, “Considerato, anche avuto riguardo alla memoria ed alla documentazione in atti con cui l’Amministrazione ha motivato il provvedimento oggetto di impugnazione, che il Giudice di appello (es. ord.ze n.6077 del 2021 e n.7432 del 2020) – proprio in sede di accoglimento di appello avverso ordinanze rese in sede cautelare da questa Sezione (cfr. n.899 del 2021 e n.1271 del 2020) – ha prospettato una diversa interpretazione della normativa di riferimento in tema di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché di scopertura dell’organico”.