Le pene militari accessorie conseguono nei casi previsti dalla legge a condanne per reati militari e/o per reati comuni, esse si cumulano con le pene accessorie comuni e possono essere perpetue o temporanee.  

Sono pene militari accessorie “perpetue”:

  1. La degradazione
  2. La rimozione

Sono pene militari accessorie “temporanee”:

  1. La sospensione dall’impiego
  2. La sospensione dal grado.

Pene militari accessorie perpetue

 Degradazione

La degradazione, prevista all’art. 28 c.p.m.p., è una pena militare accessoria perpetua che si applica alle sentenze di condanna pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo per reati militari, spesso è altresì accompagnata dall’ulteriore pena accessoria comune della interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.).

Nello specifico, importano la degradazione:

  • la condanna all’ergastolo,
  • la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni
  • la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere.

La degradazione priva il militare condannato:

 1) della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;

2) delle decorazioni.

Rimozione

La rimozione, di cui all’art. 29 c.p.m.p., si applica, invece, a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti ad una classe superiore all’ultima.

Importa la rimozione la condanna alla reclusione militare per una durata superiore a tre anni salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.

La rimozione priva il militare del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

Pertanto la degradazione è la più grave pena accessoria militare, viene disposta a seguito di una condanna principale particolarmente elevata ed è applicabile a tutti i militari compresi quelli di truppa, la rimozione invece viene applicata a tutti i militari rivestiti di un grado, rimanendo esclusi, di conseguenza, quelli appartenenti all’ultima classe (ossia i militari semplici).

 Inoltre a differenza del degradato, il militare rimosso dal grado conserva la sua qualità di militare anche se rimane definitivamente soldato semplice, rimanendogli di conseguenza preclusa ogni possibilità di carriera.

 A differenza della degradazione, infine, la pena accessoria della rimozione non produce effetti civili.

Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza diviene irrevocabile (art. 34 c.p.m.p.).

Pene militari accessorie temporanee

La sospensione dall’impiego

La sospensione dall’impiego è una pena militare accessoria prevista all’art. 30 del c.p.m.p. che si applica agli ufficiali e comporta la privazione dall’impiego durante l’espiazione della pena.

Importa la sospensione dall’impiego la condanna alla reclusione militare nei casi non previsti dal summenzionato art. 29 c.p.m.p. (Rimozione).

La sospensione dal grado

La sospensione dal grado, prevista dall’art. 31 c.p.m.p. si applica invece ai sottufficiali e ai graduati di truppa e consiste nella privazione temporanea del grado militare durante l’espiazione della pena.

Importa la sospensione dal grado la condanna alla reclusione militare nei casi non previsti dal summenzionato art. 29 c.p.m.p. (Rimozione).

Ai sensi dell’art. 34 del c.p.m.p. le pene della sospensione dall’impiego e della sospensione dal grado, decorrono dal momento in cui ha inizio l’esecuzione della pena principale, dunque sfuggono alla disciplina dell’art. 139 del codice penale comune e, anziché decorrere come le pene accessorie comuni dal giorno in cui termina l’espiazione della pena principale, decorrono dal momento in cui ha inizio l’esecuzione della pena principale stessa.

Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti previsti nel codice penale

L’art. 33 del c.p.m.p. indica in quali casi si applicano le pene militari accessorie per delitti previsti dalla legge penale comune a seguito di condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo.

In particolare il codice penale militare di pace prevede l’applicazione della:

– Degradazione se il militare viene condannato alla pena dell’ergastolo, ovvero condannato alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 Importa altresì la degradazione, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune.

– Rimozione se si tratta di un delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dal codice penale agli artt. 476 a 493 (Della falsità in atti), da 530 a 537, 624 (Furto), 628 (Rapina), 629 (Estorsione), 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (Truffa), 643 (Circonvenzione di persone incapaci), 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita), 216 legge fallimentare (Bancarotta fraudolenta).

Si applica altresì la rimozione se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata.

– La rimozione, ovvero la sospensione dall’impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dai summenzionati articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione da sostituirsi con la reclusione militare.

La riabilitazione militare

La riabilitazione penale, nell’ordinamento giuridico italiano, è l’istituto che consente alla persona condannata, che ha manifestato segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione degli effetti penali della condanna, e delle pene accessorie.

La legge penale ordinaria prevede siffatto istituto all’ art. 178 c.p. ai sensi del quale – al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge –   “la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”.

Nel codice penale militare di pace l’istituto della “riabilitazione militare” è previsto all’art. 72 c.p.m.p. il quale stabilisce che “la riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari”, occorrendo a tal fine la “riabilitazione conceduta nei modi stabiliti dalla legge penale militare”.

 Pertanto il militare che voglia ottenere la riabilitazione deve:

  • per prima cosa ottenere la riabilitazione secondo quanto previsto dalla legge penale ordinaria con efficacia esclusivamente sulle pene accessorie comuni e sugli altri effetti penali eventualmente conseguenti alla condanna (per reato militare o per reato comune).
  • Una volta ottenuta la riabilitazione ordinaria il militare potrà rivolgersi al Tribunale militare di Sorveglianza affinché disponga che gli effetti dell’ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie ed a ogni altro effetto penale militare della sentenza (art. 412 c.p.m.p.).

Vi è, infine, da precisare che l’art. 73 c.p.m.p. stabilisce che la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.