L’AMMINISTRAZIONE PUO’ FONDARE IL RIGETTO DELL’ISTANZA DI TRASFERIMENTO EX ART. 42-BIS MOTIVANDO SULLA SCARSA DISTANZA INTERCORRENTE TRA LA RESIDENZA DEL MINORE E LA SEDE DI SERVIZIO?

Lo Studio Legale Marro ha conseguito un’altra importante vittoria in materia di Trasferimento di sede in particolare per quanto concerne il trasferimento temporaneo per ricongiungimento al minore di tre anni ex art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001.

Ex Art 42 Bis, il successo dello Studio Legale Marro

Il caso è quello di un agente della Polizia di Stato che vedeva negarsi il diritto di fruire del trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001 per il figlio di età inferiore ai tre anni.

l provvedimento di rigetto fondava oltre che sull’ asserita sussistenza di una carenza d’organico nell’attuale sede di servizio del militare anche sulla circostanza che la distanza tra la sede di servizio e la residenza del minore risulta essere di circa 35 km e quindi percorribile in poco più di 30 minuti.

Dopo aver fatto ricorso, il TAR Milano accoglieva l’istanza cautelare e ordinava all’Amministrazione la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato con trasferimento del militare presso la sede richiesta conseguita all’istanza di ottemperamento presentata dalla difesa.

Il TAR Milano, condividendo le argomentazioni di cui al ricorso, ha ritenuto che la motivazione alla base del provvedimento di diniego basata tra l’altro sulla scarsa distanza intercorrente tra la residenza del minore e la sede di servizio non è sufficiente a negare il beneficio di cui all’art. 42 bis D. Lgs. 151 del 2001 a tutela dei diritti dell’infanzia.

Muovendo dal caso pratico analizziamo ora sinteticamente l’istituto di cui all’art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001.

L’istituto di cui all’Art. 42 Bis del D.Lgs. 191/2001

L’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. n. 151/2001 – quale novellato dall’art. 40, d.lgs. n. 172/2019 – ha, infatti, limitato l’eventuale diniego dell’amministrazione alla ricorrenza di motivate esigenze organiche o di servizio, superando la precedente previsione che faceva riferimento a “casi o esigenze eccezionali” , ciò implicando un potere valutativo discrezionale della p.a. non più ancorato all’eccezionalità delle situazioni e delle esigenze di funzionalità dell’Istituzione di appartenenza, ma supportato da comprovate ragioni di servizio e di organico.

L’Avv.ssa Marro e l’Avv.ssa Cristaudo nell’esaminare la normativa attualmente vigente e conseguentemente nel redigere i ricorsi al TAR avverso i dinieghi ricevuti dai militari alle relative istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42- bis d.lgs. 151/2001, evidenziano come tali modifiche legislative hanno indotto l’Amministrazione militare a negare il beneficio limitandosi, nella gran parte dei casi, a sostenere la sussistenza delle esigenze organiche e di servizio senza tuttavia un adeguato apparato motivazionale comprovante le dette effettive esigenze e soprattutto senza operare alcun bilanciamento con le esigenze del fanciullo a godere nei primi anni della sua vita della compresenza di entrambe i genitori.

Eccependo come, quindi, una siffatta interpretazione conduce ad una sostanziale disapplicazione del beneficio in esame, previsto proprio a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità.

Cosa fare se ricevo un rigetto sul trasferimento Ex Art 42 Bis?

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