E’ CONFIGURABILE IL REATO DI FALSO E DI TRUFFA NELL’IPOTESI DI PERCEZIONE DELL’INDENNITA’ PER SVOLGIMENTO DI SERVIZIO ESTERNO SE NON SVOLTO IN MODO CONTINUATIVO?

CASO

Lo Studio Legale Marro si è occupato del caso del Comandante di una Stazione dei Carabinieri che, secondo l’ipotesi accusatoria sarebbe incorso nel delitto di falso in atto pubblico ex art. 479 c.p. e truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 c.p. per aver attestato lo svolgimento di servizio esterno in date ed orari in cui avrebbe invero svolto attività d’istituto in caserma.

Più precisamente la pubblica accusa contestava all’imputato di aver percepito, in quanto impegnato in servizi esterni della durata di almeno tre ore, una speciale indennità di natura retributiva, prevista dall’art. 42 comma 1 d.p.r.. 31 luglio 1992, n. 395, pari ad euro 6 lordi, che, secondo la prospettazione accusatoria, non era dovuta, in quanto il Comandante, in quegli orari, avrebbe svolto almeno in parte attività d’istituto in caserma.

Lo Studio Legale Marro, grazie alla linea difensiva adottata, è riuscita a far assolvere l’imputato con formula piena “perché il fatto non sussiste”.

LA DIFESA

La linea difensiva adottata dallo Studio Legale Marro si è basata sullo studio e conseguente produzione in  giudizio della circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 23/46-2-2016 del 2/1/18 che, nella specifica materia dell’indennità per servizi esterni, stabilisce che l’indennità in esame spetta “ per prestazioni rese nell’arco del servizio giornaliero di almeno 3 ore, anche se svolte in maniera non continuativa”.

Alla luce di tale direttiva, dunque, la difesa adottata dallo Studio Legale Marro si è basata  sull’erroneità dell’ipotesi accusatoria, infatti una volta iniziato il servizio esterno, esso può essere interrotto e quindi ripreso nell’arco della medesima giornata in un momento successivo, legittimando ugualmente la percezione dell’indennità in parola, purché il servizio giornaliero all’esterno sia complessivamente non inferiore alla durata di tre ore.

 Nel caso in esame  attraverso l’attività istruttoria condotta nel corso del dibattimento  è stato ampiamente dimostrato che l’imputato sebbene in modo non continuativo aveva comunque svolto le tre ore di servizio esterno legittimanti  la percezione dell’indennità  di natura retributiva contestata.  

LA SENTENZA

Il Tribunale, nell’aderire alle argomentazione dedotte dalla difesa,  assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste, affermando che: “E’ dunque evidente che una volta iniziato il servizio all’esterno, esso può essere interrotto e quindi ripreso nell’arco della medesima giornata in un momento successivo, e ciò darà ugualmente luogo al diritto alla percezione dell’indennità in parola, purché  il servizio giornaliero all’esterno sia complessivamente non inferiore alla durata di tre ore. In questo caso per giungere all’affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti che gli sono ascritti, il PM avrebbe dovuto provare che, dopo il rientro anticipato in caserma, il [OMISSIS] non avrebbe più ultimato il servizio all’esterno per la durata minima di tre ore complessive nell’arco della giornata. Una prova siffatta non è stata però fornita dalla pubblica accusa, che è riuscita a dimostrare soltanto l’interruzione del servizio all’esterno e la presenza in caserma dell’imputato in taluni orari durante i quali era inserita sul memoriale di servizio l’assenza dell’imputato dalla caserma in quanto impegnato in servizi all’esterno.

La difesa ha per di più fornito la prova che, presso la Stazione Carabinieri [OMISSIS], quando [OMISSIS] era comandante, accadeva che il personale, inizialmente in servizio all’esterno, rientrasse in caserma per svolgere attività d’istituto avendo cura di completare il servizio extra-murario nell’arco della medesima giornata .

Da tutto ciò deriva che non è sostenibile che il memoriale di servizio sia ideologicamente falso, poiché non è certa la prova che il servizio all’esterno abbia avuto, nelle giornate in contestazione, una durata complessivamente inferiore a tre ore”.

      Chiara Cristaudo                         Mariapaola Marro