CASO

Si può applicare l’istituto della tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 bis c.p. nel caso in cui l’imputato inizi a versare il contributo al mantenimento della figlia minore non per sua volontà ma a seguito del pignoramento del quinto dello stipendio?

Lo Studio Legale Marro, grazie alla linea difensiva adottata, è riuscita a far condannare l’imputato per il detto reato ex art. 570-bis nonché  al versamento di quanto dovuto in favore della propria assistita costituitasi parte civile.

QUALE CONDOTTA SANZIONA IL REATO DI CUI ALL’ART. 570 BIS?

La nuova fattispecie di cui all’art. 570-bis è stata introdotta dal d.lgs. n. 21/2018 (art. 2, comma 1, lett. c) ed assorbe due previsioni: l’art. 12-sexies, l. n. 898/1970 (“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”), già stabilente l’applicazione delle pene di cui all’art. 570 al coniuge che si sottragga all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto ex artt. 5 e 6, l. n. 898/1970; e l’art. 3, l. n. 54/2006 (“Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli”) che pure prevede l’applicazione delle pene di cui all’art. 570 attraverso il rinvio a quanto previsto dall’art. 12-sexies relativamente alle sanzioni da applicare nei casi di violazione di obblighi di natura economica.

Semplificando, l’art. 570-bis punisce la condotta del coniuge che si sottare all’obbligo di corrispondere ogni tipologia di assegno nell’importo stabilito dal giudice con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

LA DIFESA

Nel caso trattato dallo Studio Legale Marro l’imputato ometteva di versare il contributo al mantenimento dovuto alla figlia minore così come stabilito dal giudice nella sentenza di separazione dei coniugi.

L’inadempimento da parte dell’imputato cessava solo a seguito dell’attivazione della procedura del trattenimento della somma dovuta mediante pignoramento di parte dello stipendio dell’imputato.

Il Pubblico Ministero  chiedeva l’assoluzione per la particolare tenuità del fatto sostenendo che la condotta andava considerata di scarsa offensività in virtù dell’intervenuta corresponsione del mantenimento dovuto.

L’Avvocatessa Mariapaola Marro, difensore della costituita parte civile, nella sua arringa evidenziava come l’intervenuto contributo al mantenimento a seguito di pignoramento dello stipendio non possa considerarsi circostanza idonea a connotare la condotta di scarsa offensività tale da condurre ad una assoluzione dell’imputato per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis. In particolare la difesa evidenziava come l’adempimento da parte dell’imputato non sia scaturito da una suo spontaneo ravvedimento ma per una procedura forzosa garantita dalla legge, motivo per il quale non può la condotta considerarsi particolarmente tenue.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

Il Giudice, nell’accogliere le argomentazione esposte durante l’arringa condotta dall’Avvocatessa Mariapaola Marro,  condannava l’imputato a mesi due di reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parre civile, affermando che: “ non può ritenersi il fatto connotato in termini di particolare tenuità, atteso che nella specie non si versa nel caso di un inadempimento limitato nel tempo, e, in particolare nel tempo della mancata contribuzione poi risoltosi per autonome determinazione del soggetto obbligato, in termini utili a reputare la complessiva ridotta dimensione del fatto sotto tutti i profili, compreso quello volitivo, oltre che per il profilo materiale, in quanto l’inadempimento non è venuto meno per risoluzione autonoma dell’imputato, bensì solo perché si è attivata la procedura del trattenimento alla fonte delle somme, mediante pignoramento  da parte dello stipendio/pensione dell’imputato. Tale dato non consente di connotare in termini di ridotta gravità il fatto.