IL REATO DI TRUFFA MILITARE ED ESERCIZIO DI ATTIVITA’ EXTRAPROFESSIONALE

Chiara Cristaudo e Mariapaola Marro

Il reato di truffa militare è previsto all’art. 234 c.p.m.p. che punisce la condotta del militare che, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare.

Per la configurazione del reato in esame è, dunque, necessario che il militare procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, laddove il profitto non deve necessariamente essere di carattere patrimoniale, provocando un danno ad altro militare. La condotta tipica deve essere posta in essere dal militare attraverso artifici e raggiri.  Per artificio si intende la simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una trasfigurazione della realtà esterna, camuffandola. Con il termine raggiro si fa, invece, riferimento ad una condotta subdola e ingegnosa di parole destinate a convincere, orientando in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

Il secondo comma dell’art.  234 c.p.m.p. prevede una specifica aggravante nel caso in cui la condotta truffaldina sopra descritta sia posta in essere a danno dell’Amministrazione militare (art. 234 co. 2 n.1).

Non di rado tale reato viene contestato ai militari che esercitano un’attività professionale diversa da quella istituzionale, per tale ragione è di fondamentale importanza capire quali sono le attività extraprofessionali che il militare può esercitare e quando all’uopo è prevista una apposita autorizzazione.

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ EXTRAPROFESSIONALI – FONTI NORMATIVE

Il principio generale dell’incompatibilità tra prestazione lavorativa del dipendente della pubblica amministrazione e attività lavorative concomitanti trova la sua ratio nel dettato costituzionale che all’art. 98, comma 1, prevede che “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, tale previsione risponde allo scopo di assicurare “il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” (art. 97, 1° comma, Cost.), ovvero il perseguimento del pubblico interesse.

Veniamo ora ad analizzare nel dettaglio le norme di riferimento che disciplinano la materia nei confronti del personale militare.

A tal riguardo, viene preliminarmente in rilevo l’art. 895 del codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) il quale stabilisce che sono sempre consentite le attività che diano o meno luogo a compensi, connessi con:

a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c) la partecipazione a convegni e seminari;

d) le prestazioni nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Tali attività devono comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.

Il successivo art. 896 del codice dell’ordinamento militare indica le attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento. In particolare, è previsto che disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. In ogni caso i militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.

Vengono poi in rilievo:

a.     art. 16 della legge 113/1954, il quale dispone che “Con la professione di Ufficiale è incompatibile l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l’esercizio di una industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altro consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro”;

b.     art. 12 della legge 599/1954, il quale a sua volta prevede che “Il Sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni od assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri”;

c.     art. 2, comma 3 della legge n.53 del 1.2.1989, secondo il quale il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri “non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri”;

d.     art. 24, comma 2, del decreto legislativo n° 196/1995, in forza del quale “Il volontario in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non può, comunque, attendere ad occupazioni od assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova applicazione l’art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n° 37”;

e.      art.12 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 215 del 8.5.2001, aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs.n.197 del 19.8.2005, secondo il quale “i volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei propri doveri.”

f.      art. 15, comma 1 del D.Lgs. 215 del 2001 come modificato dal D.Lgs. 197 del 2005 secondo il quale ai volontari di truppa in ferma breve si applicano le norme del decreto stesso riguardanti i volontari in ferma prefissata. 

Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui lo svolgimento di attività extraprofessionali, da parte dei pubblici dipendenti in generale e dei militari in particolare, può essere consentito in quanto sostanzialmente inidoneo ad arrecare pregiudizio agli interessi tutelati dalle norme di divieto.

A tal riguardo è necessario distinguere tra attività extraprofessionali per i quali è necessario richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza ed attività che, invece, possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione.

ATTIVITA’ EXTRAPROFESSIONALI IL CUI SVOLGIMENTO DEVE ESSERE AUTORIZZATO

Anche ai militari come a tutti i dipendenti pubblici si applica la disciplina delle incompatibilità dei dipendenti pubblici di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 che, come modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 80/1998, stabilisce la disciplina generale per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte del suddetto personale. Detto articolo si applica anche al personale militare.

In particolare, secondo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7 del citato articolo 53, i dipendenti pubblici “non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”, “gli incarichi retribuiti …sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

·      dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

·      dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

·      dalla partecipazione a convegni e seminari;

·      da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

·      da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

·      da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Sulla base delle norme sopra indicate gli Ufficiali, i Sottufficiali e i volontari di truppa possono svolgere, dietro specifica autorizzazione dell’Amministrazione (fatta esclusione per le attività espressamente consentite ed elencate dal citato art. 53 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001), attività extraprofessionali retribuite al di fuori dell’adempimento degli obblighi di servizio inerenti al rapporto d’impiego, esclusivamente a condizione che le attività in oggetto siano:

–      compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, nel rispetto dei contenuti della legge 11 luglio 1978, n° 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 Luglio 1986, n° 545 (Regolamento di Disciplina Militare);

–        svolte al di fuori dell’orario di servizio;

–         effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento in servizio del militare;

–         meramente isolate e saltuarie ovvero purché consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo.

ATTIVITA’ EXTRAPROFESSIONALI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI

È, invece, consentito al militare esercitare attività extraprofessionale senza richiedere alcuna autorizzazione nelle ipotesi di seguito elencate.

1.     Attività a titolo gratuito

Non necessitano di autorizzazione ministeriale le attività svolte a titolo gratuito o con percezione del solo rimborso delle spese documentate, ivi comprese le attività di volontariato.

2.     Incarichi retribuiti i cui all’art. 53 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero:

–         collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

–         

utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

–         dalla partecipazione a convegni e seminari quando l’evento pubblico si configuri per la prevalenza dell’aspetto divulgativo, di confronto e dibattito rispetto a quello didattico e formativo che invece implica l’autorizzazione;

–         attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

3.     Attività sportiva dilettantistica.

4.     Qualità di socio in società con fine di lucro

La semplice qualità di socio in una società costituita a fine di lucro (Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, come disciplinate dal libro V, titolo V del Codice Civile) senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto della società stessa, non è incompatibile ed esime il militare dalla richiesta di autorizzazione.

Si precisa che, nelle società in accomandita semplice, non è incompatibile la qualità di socio accomandante. E’ invece incompatibile la qualità di socio accomandatario.

5.     Attività artistiche, culturali e ricreative.

6.     Iscrizione ad Albi professionali nei casi consentiti dalla legge.

QUANDO IL MILITARE PUO’ INCORRERE NEL REATO DI TRUFFA MILITARE AI DANNI DELL’AMMINISTRAZIONE MILITARE

Alla luce della normativa sopra esaminata il militare può incorrere nel reato di truffa militare ai danni dell’Amministrazione militare, previsto al comma 2 dell’art. 234 c.p.m.p., laddove:

–         in violazione delle disposizioni di legge esercita un’ attività extraprofessionale che non rientra tra quelle, sopra elencate, che possono essere esercitate liberamente

–         ovvero quando eserciti attività retribuita non autorizzata dall’Amministrazione militare.